INFORMAZIONI UTILI

Un vecchio ascensore deve essere aggiornato per rispondere alle nuove normative

Il parco ascensori del nostro Paese è tra più vecchi a livello mondiale.Il 40% degli impianti supera i 30 anni di anzianità. Gran parte degli elevatori installati prima del 1999 risultano sprovvisti delle tecnologie atte a garantire il livello di sicurezza minimo richiesto dalla nuova direttiva ascensori (2014/33/UE), quali, ad esempio, la chiamata d’emergenza e il monitoraggio del livello tra pavimento dell’edificio e di cabina.Proprio il fattore età rende quindi necessaria la sostituzione o il loro adeguamento, con l’adozionedei dispositivi fondamentali per la prevenzione di incidenti.

Maggioranze condominiali per l’installazione di un ascensore

Punto di partenza per la realizzazione di un nuovo ascensore all’interno di un condominio èl’approvazione dell’assemblea. A tal proposito è bene ricordare che l’intervento rientra tra le"innovazioni" e che pertanto andranno adottate le maggioranze richieste dall’art. 1136 del codicecivile = maggioranza dei partecipanti e i 2/3 del valore dell’edificio), qualora la spesa sia ripartitatra tutti i condomini. Tuttavia le maggioranze occorrenti possono variare in virtù dell’art. 1102 ccod in base alla legge 13 del 9/1/1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Inquest’ultimo caso l’assemblea può approvare la realizzazione dell’elevatore con maggioranzaridotta ad 1/3 dei partecipanti e 1/3 del valore in seconda convocazione. Tale norma è applicabileindipendentemente dalla presenza nello stabile di persone diversamente abili.

Legge 13/89 – abbattimento delle barriere architettoniche

L’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta un aspetto del tutto particolare quando siaffronta l’installazione di un ascensore.La legge 13 del 1989 afferma l’opportunità, da parte di persone con ridotta libertà di movimento osensoriale, di poter procedere, a proprie spese, all’installazione di sistemi di elevazione, nel caso incui un condominio rifiuti di deliberare entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza perl’eliminazione degli ostacoli.Tale modus operandi che può essere adottato anche nel caso in cui l’opera comporti la riduzione inlarghezza delle scale condominiali.